Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi (dal 01.01.2024)

L’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b) (€ 140.000,00) vengano effettuati sulla base di una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 37 stabilisce, altresì, al comma 1, che "I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili".

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026

pubblicato il 13/05/2024 ultima modifica 13/05/2024

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